Diritto di
recesso - Decreto Legislativo n.185/1999
Art. 1 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si
intende per: a) contratto a distanza: il
contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e
un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione
a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso; b) consumatore: la persona fisica
che, in relazione ai contratti di
cui alla lettera a), agisce per
scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta
(sono quindi escluse società con
partita iva e rivenditori di beni
trattati sul sito) c) fornitore: la persona fisica o
giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua
attività professionale; d) tecnica di comunicazione a
distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche
contemplate dal presente decreto è
riportato nell'allegato 1; e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la
cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di
comunicazione a distanza. Art. 2 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai
contratti a distanza, esclusi i
contratti: 2. a) relativi al servizi finanziari b) conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali
automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione
della locazione; e) conclusi in occasione di una
vendita all'asta Art. 3 - Informazioni per il
consumatore 1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni: a) identità del fornitore e, in caso
di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo
del fornitore; b) caratteristiche essenziali del
bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse o le
imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni
altra forma di esecuzione del
contratto; f) esistenza del diritto di recesso
o di esclusione dello stesso ai
sensi dell'articolo 5, comma 3; g) modalità e tempi di restituzione
o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica
di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base; i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo; j) durata minima del contratto in
caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di
servizi ad esecuzione continuata o
periodica. 2. Le informazioni di cui al comma
1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo
adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di
consumatori particolarmente
vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con
il consumatore, a pena di nullità
del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo
richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui
all'articolo 4. Art. 4 - Conferma scritta delle
informazioni 1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a
sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo
3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite
al consumatore anche le seguenti
informazioni: a. un'informazione sulle condizioni
e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 5, inclusi i casi di
cui all'articolo 5, comma 2; b. l'indirizzo geografico della sede
del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami; c. le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti; d. le condizioni di recesso dal
contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un
anno. e. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano
ai servizi la cui esecuzione è
effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i
detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede
del fornitore cui poter presentare
reclami. Art. 5 - Esercizio del diritto di
recesso 1. Il consumatore ha diritto di
recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente: a. per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano
stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla
conclusione stessa; b. per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa. 2. Nel caso in cui il fornitore non
abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è
di tre mesi e decorre: a. per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del
consumatore; b. per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto. 3. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti: a. di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima
della scadenza del termine di dieci
giorni previsto dal comma 1; b. di fornitura di beni o servizi il
cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non è in grado di
controllare; c. di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro
natura, non possono essere rispediti
o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente; d. di fornitura di prodotti,
audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal
consumatore; e. di fornitura di giornali,
periodici e riviste; f. di servizi di scommesse e
lotterie. 4. Il diritto di recesso si esercita
con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma,
telex e fac-simile, a condizione che
sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore
successive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della
persona da questi designata, secondo
le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci
giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal
consumatore per l'esercizio del
diritto di recesso a norma del
presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto
dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di recesso è
esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del
presente articolo, il fornitore è
tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in
cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del
diritto di recesso da parte del
consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di
un servizio, oggetto di un contratto
a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal
fornitore ovvero da terzi in base ad
un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore
di comunicare al terzo concedente il
credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il
credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo
dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la
corresponsione degli interessi
legali maturati. Art. 6 - Esecuzione del contratto 1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al
fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea,
del bene o del servizio richiesto,
il fornitore, entro il termine di
cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di
cui all'articolo 4, comma 1, e
provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il
fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore
e qualità equivalenti o superiori. Art. 7 – Esclusioni 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano: a) al contratti di fornitura di
generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di
consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo
luogo di residenza o al suo luogo di
lavoro, da distributori che
effettuano giri frequenti e
regolari; b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il
fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito. Art. 8 - Pagamento mediante carta 1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al
consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del presente
decreto legislativo. 2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o
di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta
di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore. Art. 9 - Fornitura non richiesta 1. È vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel
caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore non è tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso. Art. 10 - Limiti all'impiego di
talune tecniche di comunicazione a
distanza 1. L'impiego da parte di un
fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il
consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario. Art. 11 - Irrinunciabilità dei
diritti 1. I diritti attribuiti al
consumatore dal presente decreto
legislativo sono irrinunciabili. E'
nulla ogni pattuizione in contrasto
con le disposizioni del presente
decreto. 2. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una
legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo. Art. 12 – Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione della
legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del
presente decreto legislativo, ovvero
che ostacola l'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al
consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con
la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravità o
di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in
cui vi è la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale. Art. 13 - Azioni collettive 1. In relazione alle disposizioni
del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281. Art. 14 - Foro competente 1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del
presente decreto legislativo la
competenza territoriale inderogabile
è del giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato. Art. 15 - Disposizioni transitorie e
finali 1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento al presente
decreto legislativo. 2. Fino alla emanazione di un testo
unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente
decreto legislativo con la
disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
si applicano le disposizioni più
favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto
legislativo.
ALLEGATO 1 Tecniche di comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d): stampati senza indirizzo; stampati con indirizzo; lettera circolare; pubblicità stampa con buono
d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un
operatore; telefono senza intervento di un
operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext); radio; videotelefono (telefono con
immagine); teletext (microcomputer, schermo di
televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore, (teleacquisto,
televendita).
ALLEGATO 2 Servizi finanziari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di
riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di
pensione; servizi riguardanti operazioni a
termine o di opzione. Tali servizi comprendono in
particolare: i servizi di investimento di cui
all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di
investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle
attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si
applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e
riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE; all'allegato della direttiva
79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e
92/96/CEE.
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Dal lunedì al sabato
9,00-13,00 /
15,00-20,00 |
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